STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S.
Art. 1 – Costituzione e sede
1. È costituito nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e
della normativa in materia, l’Ente del terzo Settore denominato:
“S.O.S. Bambino International Adoption – Associazione di Promozione
Sociale (APS)”, che assume forma giuridica di associazione riconosciuta.
2. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via
automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver
ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Vicenza, Italia, Via
Claudio Monteverdi n. 2/a.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,
ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi
operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all’estero.
6. Le sedi dell’Associazione all’estero operano in conformità al regolamento
della sede, qualora necessario o qualora richiesto dalle competenti
Autorità straniere. Il regolamento è approvato con delibera del
Consiglio Direttivo ed è redatto in conformità alle finalità dell’associazione
di cui all’art. 4 dello statuto.
7. Per le sedi all’estero dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nomina
un Capo della Rappresentanza, previa approvazione della candidatura
del Capo della Rappresentanza da parte del Presidente del
Consiglio Direttivo, ove ciò sia necessario o richiesto dalle competenti
Autorità straniere.
Art. 2 – Statuto
1. L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente
statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione;
esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’associazione stessa.
Art. 3 – Durata dell’Associazione
1. L’Associazione ha durata illimitata e comunque fino all’esaurimento
dello scopo sociale.
Art. 4 – Scopi e attività
1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, e non persegue scopo
di lucro.
2. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare,
l’Associazione riconosce la persona come individuo unico e irripetibile,
identifica la famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale
e si ispira a principi di solidarietà umana e sociale. In questo ambito
riconosce la realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità
ed interessi, come prioritari. L’Associazione persegue lo scopo di
dare una famiglia a minori che ne siano privi, riconosce l’adozione
come sussidiaria ad altri interventi finalizzati alla crescita del bambino
nella famiglia di origine o in una famiglia idonea della sua nazione.
Si attiva, quando è possibile, per il sostegno a distanza, anche attraverso
progetti di cooperazione internazionale. Promuovere l’uguaglianza
di genere e l’emancipazione delle donne e combattere ogni
forma di discriminazione etnica, religiosa e di genere.
3. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati,
di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività
di volontariato dei propri associati sono le seguenti comprese tra
le attività individuate nell’art. 5, comma 1; D.Lgs 3.7.2017, n. 117:
in ordine di prevalenza:
“x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.
125, e successive modificazioni;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,
o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;”
ed inoltre le seguenti attività:
“a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie nell’ambito delle attività di cooperazione
e di sostegno di persone in difficoltà di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione
del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma
4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
6 giugno 2016, n. 106.”
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano
in:
– attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia
a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di
abbandono giuridicamente dichiarato;
– favorire l’istituto dell’adozione, in modo particolare di quella internazionale,
avendo cura di non operare distinzioni etniche, razziali,
sociali e religiose;
– curare l’inserimento del minore nella famiglia adottiva, seguendo la
stessa per tutto il tempo necessario e fornendo ogni supporto utile allo
scopo;
– operare per la prevenzione del fenomeno dell’abbandono anche attraverso
la collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali
ed Enti pubblici e privati; ciò verrà realizzato mediante studi,
ricerche, azioni finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica, anche
attivando programmi a favore di Paesi dove l’infanzia si trova in difficoltà;
– attivare progetti, in Italia e all’estero, di assistenza sociale e socio-
sanitaria, finalizzati ai minori e alle famiglie in condizioni di necessità
tra cui attività promozionali anche con lo scopo di raccogliere
fondi;
– informare, formare ed assistere le coppie disponibili all’accoglienza
di minori; fare formazione secondo gli scopi statutari;
– svolgere servizi di consulenza, formazione e assistenza alle coppie
adottive (o aspiranti tali), in materia di adozione nazionale ed internazionale
svolgendo altresì attività di promozione;
– favorire, anche in collaborazione con gli Enti Locali competenti, l’inserimento
dei minori adottati, svolgendo opera di informazione e formazione
dei nuclei familiari, degli attori del territorio, della scuola e
degli stakeholders in generale;
– svolgere attività di fundraising e partecipazione a bandi e gare per
l’assegnazione di finanziamenti erogati da parte di soggetti pubblici
e privati;
– effettuare pubblicazioni, anche a mezzo stampa, di studi relativi ai
diritti umani, cultura della pace e attività dell’associazione;
– organizzare o partecipare a missioni a scopo umanitario e socio-
sanitario in Italia e nei paesi in via di sviluppo:
– attivare o partecipare a progetti e iniziative di sostegno all’infanzia,
di formazione scolastica e di inserimento nel mondo del lavoro in Italia
e nei paesi in via di sviluppo;
– attivare o partecipare a progetti e iniziative di inserimento sociale e
lavorativo dei minori, dei giovani e delle persone svantaggiate in Italia
e nei paesi in via di sviluppo.
5. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie
e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti
con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata
dal Consiglio Direttivo.
6. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori
e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
7. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere
incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite
e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia
a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
Art. 5 – Assistenza fornita ed operatività
1. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, l’Associazione sostiene
ed assiste la famiglia fornendo gli elementi per un percorso adottivo
giuridicamente corretto, moralmente ed eticamente in sintonia
con il presente statuto. L’assistenza alla famiglia riguarda tutto il processo
adottivo, prima, durante e dopo l’adozione
2. L’Associazione espleta l’assistenza alla famiglia attivandosi secondo
le norme vigenti in materia di volontariato, nel rispetto delle normative
e delle indicazioni in vigore in materia di adozione e di affido
e di quelle relative alla protezione e alla tutela dei minori, in particolare
per:
– svolgere le pratiche inerenti l’adozione del minore straniero anche
attraverso particolari forme di collaborazione con Autorità, Istituzioni,
Enti ed Organizzazioni del Paese di provenienza del minore ed in
Italia;
– realizzare appositi corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione
per le coppie in modo da fornire gli elementi necessari all’accoglienza
del bambino e per il successivo inserimento nel tessuto sociale;
– sensibilizzare le coppie e la società civile sulla realtà socio-culturale
del paese di origine del bambino;
– dare sostegno psicologico, pedagogico e medico durante tutto l’iter
adottivo, in particolare nel periodo post-adozione;
– verificare che le adozioni avvengano nel pieno rispetto delle norme
vigenti.
Art. 6 – Requisiti degli associati
1. Sono soci dell’Associazione le persone fisiche o le Associazioni di
promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi
e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all’Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza
scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta
per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere
inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente
alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo
richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro
un anno.
4. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo
su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti
con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale, come
specificati nel regolamento per l’ammissione a socio predisposto dal
Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato ed
annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica
la decisione all’interessato entro trenta giorni, motivandola.
6. L’aspirante associato può, entro trenta giorni da tale comunicazione
di rigetto, chiedere che, sull’istanza, si pronunci l’assemblea in occasione
della successiva convocazione.
7. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando
il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art. 7 – Categorie di soci
1. L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: i
Soci Fondatori e i Soci Ordinari.
a) Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all’originaria costituzione
della Associazione ed alla creazione del relativo fondo e in
virtù di questo, e sino alla concorrenza della quota iniziale versata
non sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci.
b) Soci ordinari sono coloro che – persone fisiche e/o altre associazioni
di promozione sociali, altri enti del terzo settore o senza scopo di
lucro, altri enti pubblici e privati, – aderiscono all’Associazione successivamente
all’atto costitutivo originario, che pagano la quota di
ammissione e la quota annuale, se previste, stabilite dal Consiglio Direttivo
e ratificate dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità
fissate dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non siano persone fisiche ma enti, verranno rappresentati
nell’associazione secondo le loro norme statutarie.
In assemblea voterà il Rappresentante Legale.
2. La suddivisione degli associati nelle suddette due categorie di Soci
fondatori e Soci ordinari, non implica alcuna differenza di trattamento
in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In
particolare, i Soci fondatori e Soci ordinari hanno diritto a partecipare
alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi
dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
La quota annuale è dovuta per tutto l’anno sociale in corso, qualunque
sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associazione
è tenuto al pagamento della quota per tutto l’anno sociale in
corso. La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta di un associato, può nominare
in via permanente dei Soci onorari tra coloro che – persone o altre
associazioni di promozione sociale, enti pubblici e privati – abbiano
acquisito meriti particolari a favore dell’Associazione o della società
civile. I Soci onorari sono esonerati dal versamento della quota
annuale, possono partecipare alle iniziative dell’Associazione aperte
a tutti, hanno diritto di voto e hanno i diritti riconosciuti agli associati.
L’Assemblea, alla prima riunione successiva, ratifica la nomina del
Socio onorario.
4. Non sono soci ma semplici sostenitori tutti coloro – persone fisiche
o giuridiche, famiglie, altri enti pubblici o privati – che, per libera
scelta, non intendono partecipare alla vita associativa ma ne condividono
finalità e scopi ed elargiscono contributi liberali o servizi a sostegno
delle attività dell’Associazione. I sostenitori, per loro scelta,
non sono soci e non sono tenuti al versamento della quota annuale.
Nella qualità di sostenitori possono partecipare alle iniziative dell’Associazione
aperte a tutti, ma non hanno diritto di voto né i diritti riconosciuti
agli associati.
Art. 8 – Diritti e doveri degli associati
1. I Soci fondatori e i Soci ordinari hanno diritto di:
a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto
e dai regolamenti associativi;
b. eleggere e nominare gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
c. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi
dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
d. essere informati sull’attività associativa, controllarne l’andamento
e accedere, a proprie spese, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai
registri dell’associazione, nei modi e nei limiti previsti dal presente
statuto e dalla legge e salvi i vincoli derivanti dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali;
e. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
f. votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli
associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
g. denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del
Codice del Terzo Settore.
2. I Soci fondatori e i Soci ordinari devono:
a. rispettare lo Statuto, l’eventuale regolamento interno e le decisioni
degli organi sociali;
b. versare, se prevista, la quota associativa annuale secondo l’importo,
le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo
competente;
c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della
Associazione e in generale tenere un comportamento animato da spirito
di solidarietà e agire con correttezza, buona fede, onestà, probità e
rigore morale.
3. L’Associazione assicura i soci che esercitano cariche elettive, e in
generale coloro che prestano attività di volontariato e sono iscritti
nell’apposito elenco, contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata a favore dell’Associazione, solo se preventivamente
autorizzati dagli organi competenti e comunque nei limiti stabiliti
dal regolamento generale.
Art. 9 – Volontario e attività di volontariato
1. Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e
del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo con l’associazione e comunque
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,
entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione.
2. Il recesso deve essere comunicato dall’associato al Consiglio Direttivo
con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata
e produce effetto dal momento in cui la comunicazione è ricevuta
dall’Associazione.
3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo
Statuto e/o dalla legge, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione
è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione
dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente all’associato.
L’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata
dall’Assemblea. Costituisce, in particolare, grave violazione ai
doveri stabiliti dallo Statuto il mancato pagamento della quota associativa
annuale per due anni consecutivi. L’associato può ricorrere
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di comunicazione
della deliberazione di esclusione.
4. La perdita della qualità di socio per qualunque motivo non dà diritto
alla restituzione delle quote associative o dei contributi versati, né
attribuisce altri diritti sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 11 – Organi sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. l’Organo di Controllo.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di coloro che compongono
l’Organo di Controllo di cui all’articolo 30, comma 5 D.Lgs
117/2017 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397,
secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 12 – Assemblea
1. L’Assemblea è composta dai soci dell’Associazione; hanno diritto
di voto i Soci fondatori e i Soci ordinari iscritti da almeno un mese
nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale
relativa all’anno in corso, ove prevista.
L’Assemblea è l’organo sovrano.
2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria
quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo;
b. approva il programma di massima delle attività e il bilancio preventivo;
c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo i quali devono
necessariamente essere scelti fra i soci dell’Associazione;
d. nomina e revoca i componenti dell’Organo di Controllo, i quali
posso essere scelti fra i soci dell’Associazione o anche non soci;
e. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g. delibera su qualunque argomento posto all’ordine del giorno;
h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo
o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria:
a. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;
b. delibera sullo scioglimento, la cessazione o estinzione dell’Associazione
e sulla nomina dei liquidatori;
c. delibera sulla trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione;
d. delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione dell’Associazione.
Art. 14 – Tempi e modalità della convocazione assembleare
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o dal
Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.
2. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante
avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima dell’adunanza o
almeno tre giorni prima in caso di urgenza, mediante e-mail o lettera
raccomandata o pubblicazione sul sito web dell’associazione. L’avviso
di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
3. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede
legale.
4. E’ ammesso l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in
via elettronica o in via telematica, purchè sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota. Il Consiglio Direttivo
potrà definire di volta in volta le modalità di intervento all’assemblea,
come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mezzi di telecomunicazione
e/o videoconferenza, od altro mezzo tecnologico disponibile
ritenuto utile allo scopo.
5. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno per
l’approvazione entro il 30 giugno del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente, corredato della relazione sulla gestione; e per l’approvazione
entro il 30 novembre del bilancio preventivo dell’esercizio in
corso e per gli altri adempimenti di sua competenza.
6. L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci
aventi diritto al voto con richiesta motivata e firmata indirizzata al
Presidente.
Art. 15 – Costituzione deliberazioni dell’Assemblea.
Modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto
al voto, presenti in proprio o per delega; ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. L’assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti
degli organi sociali non hanno diritto di voto.
3. L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno
la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione
nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da persona
nominata dall’Assemblea stessa. Il Presidente sceglie tra i presenti un
segretario, che provvede alla redazione del verbale da inserire in apposito
libro.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a
mezzo di delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, o in via elettronica
e comunque nelle forme e con le modalità preventivamente
stabilite dal regolamento generale dell’Associazione o, in mancanza,
dal Consiglio Direttivo, purchè sia possibile verificare l’identità del
socio che partecipa e vota. I soci che esprimono il voto per corrispondenza
o in via elettronica o in altra forma e modalità preventivamente
stabilite, si computano come presenti alla assemblea.
8. Gli associati che non siano persone fisiche ma enti partecipano e
votano in assemblea per mezzo del loro Rappresentante Legale; ogni
Ente avrà diritto ad un voto.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo. Composizione
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri
fra un minimo di cinque e un massimo di undici, compreso il Presidente
e sono eletti dall’assemblea.
2. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci persone
fisiche e dura in carica tre anni.
3. Due membri del consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli appartenenti
ai soci fondatori.
4. I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra i soci persone fisiche
che avranno apportato il loro contributo all’associazione in termini
di lavoro volontario svolto e che conoscano la realtà associativa,
ovvero che vengano presentati da almeno due Consiglieri anziani.
È altresì necessario che i membri del Consiglio Direttivo posseggano
i requisiti stabiliti dalle delibere della Commissione Adozioni Internazionali.
Nella convocazione dell’Assemblea avente per oggetto l’elezione dei
membri del Consiglio Direttivo verranno indicati i criteri e le modalità
di presentazione delle candidature.
5. Le cause di ineleggibilità operano e vanno determinate con riferimento
alla data delle elezioni; se si verificano in epoca successiva producono
la decadenza del consigliere dalla carica, a meno che non
vengano eliminate nel termine perentorio di trenta giorni da quando
sono sorte.
6. La cessazione dalla carica di un Consigliere per decesso, dimissioni
o ricusazione dovrà essere seguito da una nuova nomina da parte
del Consiglio Direttivo e alla prima occasione convalidata dall’Assemblea
dei soci. Ne segue che il nuovo eletto rimarrà in carica per il
periodo previsto per il Consigliere che sostituisce.
7. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno
il Presidente, il Vice Presidente, l’eventuale il Vice Presidente
aggiunto, il Segretario ed eventuali altre figure necessarie all’espletamento
dell’attività.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, e tutte
le volte che il Presidente lo ritenga necessario convocare, ovvero
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei presenti.
Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione
dell’Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi
generali stabiliti dall’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo:
a. convoca l’Assemblea, conferendo mandato al Presidente;
b. amministra l’Associazione,
c. attua le deliberazioni dell’assemblea;
d. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale,
li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge;
e. approva la stipula di contratti, convenzioni e accordi finalizzati al
perseguimento degli scopi dell’Associazione;
f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
g. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
h. stabilisce l’importo annuale della quota associativa, nonché le modalità
ed i termini per il suo versamento;
i. ratifica o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
j. delibera e approva la costituzione di rapporti di partenariato e l’apertura
dell’attività dell’Associazione in nuovi Paesi stranieri;
k. nomina il Capo della Rappresentanza dell’Associazione all’estero,
previo parere favorevole sulla candidatura da parte del Presidente
del Consiglio Direttivo;
l. approva l’adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione
dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
m. delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei soci ai sensi degli
artt. 6 e 10 di questo Statuto;
n. delibera sull’istituzione, trasferimento o soppressione di sedi e uffici
locali dell’Associazione;
o. delibera sulla destinazione di utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nel rispetto dei programmi approvati dall’Assemblea;
p. delibera sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente ad agire
o resistere in giudizio e a nominare avvocati;
q. nomina e revoca il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
nonché l’eventuale Vice Presidente aggiunto e le eventuali altre figure
necessarie all’espletamento dell’attività;
r. esegue le decisioni dell’Assemblea;
s. adotta tutti i provvedimenti e compie tutti gli atti, anche di straordinaria
amministrazione, necessari alla gestione dell’Associazione e
al perseguimento dei suoi scopi, nelle materie non espressamente riservate
all’Assemblea;
t. predispone il regolamento generale dell’Associazione, da sottoporre
alla ratifica dell’Assemblea, e può approvare regolamenti speciali
per il funzionamento di singoli servizi dell’Associazione, nonché regolamenti
di attuazione e funzionamento di specifiche parti del presente
statuto.
Art. 18 – Il Presidente dell’Associazione
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti
dei terzi e in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri
e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.
3. Il Presidente:
a. firma gli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi
di soci che di terzi;
b. convoca e presiede l’Assemblea in tutti i casi previsti dallo Statuto
e comunque quando lo ritiene necessario;
c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione
delle sue deliberazioni;
d. esercita gli altri poteri che gli sono espressamente conferiti dallo
Statuto;
e. può delegare parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente
a uno o più dei suoi Consiglieri.
4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere
tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere
immediatamente convocato per la ratifica; in particolare può esperire
azioni giudiziarie di natura cautelare per la tutela dei diritti e
degli interessi dell’Associazione.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni; il
solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento
momentaneo del Presidente.
Art. 19 – Organo di Controllo
1. L’Organo di Controllo può essere alternativamente collegiale oppure
monocratico.
2. Nel caso di organo collegiale, esso è composto da 3 membri.
3. Esso è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs.
117/2017.
4. L’Organo di Controllo:
a. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
b. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale;
d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo
31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In
tal caso l’Organo di Controllo dovrà essere costituito da almeno un
revisore legale iscritto nell’apposito registro.
6. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento
procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere
ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Art. 20 – Libri sociali
1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a. il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto
a cura del consiglio;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura
dell’organo a cui si riferiscono;
d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno
il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale
dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al
Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati anche di natura liberale;
– contributi dello Stato, di enti pubblici o privati, anche internazionali,
finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
– donazioni e lasciti testamentari che devono essere accettate dal Consiglio
Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con
le finalità statutarie dell’Associazione; i lasciti testamentari devono essere
accettati con beneficio di inventario;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 22 – I beni
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili;
– da titoli pubblici e privati;
– da contributi e rimborsi;
– da fondi di riserva accantonati negli esercizi sociali.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’associazione, e sono ad essa intestati.
Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo
del patrimonio
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire durante la propria vita,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale
e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.
2. L’Associazione ha altresì l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo
di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità previste.
Art. 24 – Bilancio
1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal
primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E’ redatto ai
sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme
di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento
economico e finanziario dell’associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato
dall’assemblea ordinaria entro il termine per il suo deposito
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e depositato
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno
successivo alla chiusura dell’esercizio di ogni anno.
Art. 25 – Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017
sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità
di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione,
quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita,
a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 26 – Personale retribuito
1. L’Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale
retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati
dalla legge.
Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione è deliberato,
su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria
dei soci la quale nominerà anche i liquidatori.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione,
il patrimonio che residua dopo la fase di liquidazione sarà devoluto
secondo le disposizioni dell’Assemblea, che dovrà comunque destinarlo
a favore di altri Enti del Terzo Settore operanti in analoghi settori,
italiani o esteri.
Art. 28 – Fusione per incorporazione in altro ETS
1. L’incorporazione dell’Associazione in altro ETS (Ente del Terzo Settore)
o la fusione per incorporazione nell’Associazione di altro ETS è
deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria
dei soci.
Art. 29 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si deve
fare riferimento alle norme vigenti in materia e ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Art. 30 – Norma transitoria
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili
con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del
RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza
con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera
dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa
di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute
nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. Gli acronimi APS e ETS potranno rispettivamente essere inseriti
nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti
con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico solo dopo, per il primo, aver ottenuto l’iscrizione al
Registro Regionale delle APS e per il secondo al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente Statuto incompatibili con la
qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione
al RUNTS.
5. Finché l’Associazione risulterà iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale e all’Anagrafe delle ONLUS
dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e avrà
il divieto di:
– svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art.
10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
– distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura
6. Finché l’Associazione risulterà iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale e all’Anagrafe delle ONLUS,
l’Associazione avrà inoltre l’obbligo di:
– impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa,
ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
– utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
F.to LORETA EGLES BOZZO
F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)
Esente da bollo e registro ai sensi degli articoli 17 e 22 del D.L.
4/12/1997 N. 460.
N. 25.209 di repertorio N. 13.737 di raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il sedici dicembre duemilaventidue
(16 dicembre 2022)
Nel mio studio in Vicenza, Contrà Busa San Michele n. 10.
Davanti a me dottor Francesca Bonvicini notaio in Vicenza, ed iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, è presente la signora:
– BOZZO LORETA EGLES, nata a Sandrigo (VI) il 14 gennaio 1957,
residente a Vicenza, Viale Verona n. 110,
Codice fiscale BZZ LTG 57A54 H829H,
la quale dichiara di intervenire in qualità di Presidente della associazione
“S.O.S. Bambino International Adoption – Associazione di Promozione
Sociale (APS)” iscritta al Registro Regionale delle APS con
D.D. n. 4 del 25 febbraio 2021 con il codice PS/VI0383
già “S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION” – O.N.L.U.S.
– organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
con sede in Vicenza, Via Monteverdi n. 2/A,
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza
al numero 62,
autorizzata al presente atto giusta verbale di assemblea in data 29 aprile
2021 n. 24.160 di mio repertorio, registrato a Vicenza il 5 maggio
2021 al n. 15933 Serie 1T.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di assistere redigendone verbale all’assemblea straordinaria
dell’associazione sopra citata, per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
– modifica art. 7 statuto associativo in conformità alle indicazioni dell’Ufficio
Regionale RUNTS.
Aderisco io notaio alla richiesta rivoltami e dò atto di quanto segue.
Assume la presidenza la comparente stessa nella sua veste di Presidente
dell’Associazione, la quale premette:
– che con verbali in data 29 aprile e 23 giugno 2021 l’assemblea ha adottato
un nuovo testo di statuto predisposto in ottemperanza alle
norme che regolano la riforma del Terzo Settore (Codice del Terzo
Settore) in vista dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) non appena tale registro sarà operativo;
– che la Regione Veneto con comunicazione in data 26 settembre 2022
n. 441474 di protocollo ha richiesto delle modifiche allo statuto vigente,
in particolare all’art. 7, modifiche che risultano necessarie per pro-
NOTAIO
Francesca Bonvicini
Registrato a Vicenza
il 16/12/2022
al n. 42019 serie 1T
cedere con l’iscrizione al RUNTS.
– che l’assemblea totalitaria dell’associazione tenutasi in data 29 aprile
2021, da me verbalizzato e sopra citata, ha conferito pieno potere
alla comparente per apportare qualunque modifica necessaria allo
statuto vigente per il consolidamento dell’iscrizione dell’Associazione
al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS).
Tutto ciò premesso
la comparente approva le modifiche dell’articolo 7 dello statuto riformulandolo
come segue e delibera di modificare lo statuto, approvandolo
integramente nel testo allegato.
Il nuovo testo di statuto sociale aggiornato con le modifiche e le integrazioni
all’art. 7 viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”, omessane
la lettura per dispensa della comparente.
“Art. 7 – Categorie di soci
1. L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: i
Soci Fondatori e i Soci Ordinari.
a) Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all’originaria costituzione
della Associazione ed alla creazione del relativo fondo e in
virtù di questo, e sino alla concorrenza della quota iniziale versata
non sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci.
b) Soci ordinari sono coloro che – persone fisiche e/o altre associazioni
di promozione sociale, altri enti del terzo settore o senza scopo di
lucro – aderiscono all’Associazione successivamente all’atto costitutivo
originario, che pagano la quota di ammissione e la quota annuale,
se previste, stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea
dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non siano persone fisiche ma enti, verranno rappresentati
nell’associazione secondo le loro norme statutarie.
In assemblea voterà il Rappresentante Legale.
2. La suddivisione degli associati nelle suddette due categorie di Soci
fondatori e Soci ordinari, non implica alcuna differenza di trattamento
in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In
particolare, i Soci fondatori e Soci ordinari hanno diritto a partecipare
alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi
dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
La quota annuale è dovuta per tutto l’anno sociale in corso, qualunque
sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associazione
è tenuto al pagamento della quota per tutto l’anno sociale in
corso. La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta di un associato, può nominare
in via permanente dei Soci onorari tra coloro che – persone o altre
associazioni di promozione sociale enti pubblici e privati – abbiano
acquisito meriti particolari a favore dell’Associazione o della società
civile. I Soci onorari sono esonerati dal versamento della quota
annuale, possono partecipare alle iniziative dell’Associazione aperte
a tutti, hanno diritto di voto e hanno i diritti riconosciuti agli associati.
L’Assemblea, alla prima riunione successiva, ratifica la nomina del
Socio onorario.
4. Non sono soci ma semplici sostenitori tutti coloro – persone fisiche
o giuridiche, famiglie, altri enti pubblici o privati che, per libera scelta,
non intendono partecipare alla vita associativa ma ne condividono
finalità e scopi ed elargiscono contributi liberali a sostegno delle
attività dell’Associazione. I sostenitori, per loro scelta, non sono soci
e non sono tenuti al versamento della quota annuale.
Nella qualità di sostenitori possono partecipare alle iniziative dell’Associazione
aperte a tutti, ma non hanno diritto di voto né i diritti riconosciuti
agli associati.”
Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato
per due pagine e parte della terza di un foglio ho dato lettura alla
comparente che lo approva, conferma e con me lo sottoscrive alle ore
dieci.
F.to LORETA EGLES BOZZO
F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)